(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16  del
                          14 novembre 2014) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
              Adeguamento delle disposizioni in materia 
           di ordinamento contabile della Regione Liguria 
 
  1. Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 80
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come da
ultimo integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23  giugno  2011,  n.  118  recante  disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione  Liguria
adegua le proprie disposizioni  in  materia  di  predisposizione  del
bilancio di previsione e del rendiconto. 
  2. Il bilancio finanziario di previsione e' triennale, ha carattere
autorizzatorio ed e' aggiornato annualmente in  occasione  della  sua
approvazione. Le previsioni di entrata  e  di  spesa  sono  elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i  documenti  di
programmazione della Regione, restando esclusa  ogni  quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale. 
  3. Non e' consentita la  cancellazione  di  residui  passivi  dalle
scritture contabili per  perenzione.  Ai  fini  della  copertura  dei
residui perenti risultanti al  31  dicembre  2014,  si  applicano  le
modalita' di cui all'articolo 60 del  d.lgs.  118/2011  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. La copertura finanziaria delle  leggi  che  comportino  nuovi  o
maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata  esclusivamente
attraverso le modalita' previste  dall'articolo  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica)  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Al comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 15 (Ordinamento contabile  della  Regione  Liguria)  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «31 marzo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 marzo».